Ci erano arrivate alcune note dei lettori a proposito di questa nuova figura professionale, Massimo Gazzeri ce ne parla diffusamente in questo post
L’Art 18 del DLgs 626/94 prevede una figura che per elezione o per designazione si occupi della prevenzione a tutela dei lavoratori stessi.
In aziende sino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende,ovvero unità produttive con più di 15 dipendenti, il rappresentante è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali. In assenza di questi dai lavoratori stessi.Più un’azienda è grande come unità produttiva più necessita di rappresentanti.
La formazione dei lavoratori e quella dei RLS deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi.
L’RLS promuove l’elaborazione e l’attivazione di misure di prevenzione e può dare informazione riguardo ad infortuni e malattie professionali. Informa inoltre su eventuali preparati pericolosi,
sul funzionamento delle macchine e degli impianti. Accede ai luoghi di lavoro senza necessità di alcuna autorizzazione, promuove e partecipa a riunioni e a tutto quello che riguarda il mondo della prevenzione e degli infortuni.
E’ altresì importante che l’RLS vigili che il lavoratore stesso si prenda cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle proprie azioni e omissioni,conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Essendo comunque materia che a tutt’oggi è in fase di aggiornamento, mi permetto di segnalare, per ulteriori informazioni, l’indirizzo mail del ns.consulente del lavoro, il Dottor Tapinassi: tapinas@tin.it
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