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UNA PRECISAZIONE SUL TEMA DEI PREPOSTI NEI BAR E RISTORANTI

Il preposto, colui che può permetterci di aprire un locale anche se non abbiamo i requisiti  SAB deve essere presente nel bar? Un parere tecnico.

american-bar-tarnowska-best-western-hotel-alaPoco tempo fa abbiamo pubblicato un post dedicato alla figura del preposto, vale a dire alla figura, esterna all’azienda ma in possesso del ex REC, cioè il SAB, che può diventare, nel caso che noi non abbiamo i requisiti (si prendono come descritti in questo post) il rappresentante, anche solo puramente formale, del nostro bar, permettendoci di aprire. Come ricorderete, in quel post segnalavamo come questa figura, che potremmo definire bizzarra, aveva dato luogo a diverse interpretazioni giuridiche, per alcuni esso doveva essere presente all’interno dell’azienda, per alcune altre interpretazioni poteva risiedere anche in Brasile.

Pubblichiamo qui sotto il dettaglio di un’esperienza che un nostro lettore ha avuto in merito.

Lo Sportello unico degli Enti Locali, ha recentemente ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità o meno di un soggetto di poter essere nominato “preposto in più attività di somministrazione alimenti e bevande”. L’art. 8 del TULPS stabilisce che “Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l’autorizzazione”. L’orientamento dottrinale che abbiamo trovato, (dott.sa Elena Fiore, Ufficio Commercio , Maggioli editore) interpreta tale articolo, in riferimento alla problematica su indicata, come segue: La disposizione del citato articolo 8 prevede quindi che l’attività sia condotta personalmente dal soggetto delegato o da colui che sia in possesso dei requisiti, tale soggetto quindi dovrà garantire la propria presenza nell’esercizio durante l’orario di attività, salvo assenze sporadiche quanto occasionali; per tale ragione il medesimo soggetto non potrà essere nominato delegato per più aziende di somministrazione, salvo che queste non esercitino in orari diversi, cosa questa che gli consentirebbe di essere presente nei due o più esercizi durante l’attività. Gli organi preposti alla vigilanza dovranno quindi accertare se il soggetto in possesso dei requisiti sia presente nell’esercizio e nel caso di sua assenza, se questa sia, come detto, occasionale e sporadica. Precisando che “Da un punto di vista puramente formale, non esistendo una specifica disposizione che lo impedisca, non può essere rifiutata la nomina quale delegato di un soggetto che sia già titolare di altro pubblico esercizio di somministrazione; sotto il profilo pratico invece si rammenta che l’autorizzazione per la somministrazione vale anche quale licenza di Polizia ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e quindi, per effetto del disposto dell’articolo 8 del medesimo testo, vigendo l’obbligo della conduzione personale di tali tipi di licenza, il delegato dovrà garantire la propria presenza nel locale durante l’orario di attività, cosa questa che sembra assai poco probabile dato che appunto dovrebbe essere presente contemporaneamente in due diversi locali. L’assenza del delegato comporta la violazione all’articolo 8 del TULPS sanzionata ai sensi dell’articolo 17 bis del medesimo testo.”

4 Comments

  1. Daniele ha detto:

    salve, ho bar nella provincia di ferrara, che gestisco già da diverso tempo, in un paesino qui vicino ho trovato un bar arci e sto facendo il bando di concorso.
    ora essendo già intestato a me il bar che già gestisco, è possibile che mi intesto anche la seconda attività?
    mia moglie nel frattempo si iscriverà a un corso accellerato di sab che dura 3 mesi a partire da gennaio, e io sarei scoperto per 3 mesi.
    in teoria data la legge molto vaga finchè non mi “beccano” problemi non ci sono giusto?
    vale la pena rischiare?

  2. Matteo ha detto:

    salve vorrei chiedere una precisazione sul quale sono dubbioso…. ma il preposto ha l obbligo di lavorare nell attività dove fa da preposto? grazie in anticipo per la delucidazione ciau

  3. maurizio ha detto:

    buongiorno ho 56 anni posso fare il preposto per l’apertura di un bar di mia figlia avendo come requisito il titolo di studio di perito agrario
    grazie

  4. Matteo ha detto:

    Ciao Mimmo, ho letto l’articolo è ora mi domando: quindi come ci si deve comportare? A quanto capisco la legge parla di due situazioni totalmente incompatibili luna con l’altra. In caso di contestazioni delle autorità come ci si comporta? Non ho ancora capito quale delle due situazioni consente di essere in regola? Grazie

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