Ultimo aggiornamento: 2 Novembre 2015
Seconda parte del post dedicato alla forma di pagamento di prestazioni occasionali nei bar e ristoranti rappresentata dai voucher o buoni lavoro. In questa parte vediamo come il cameriere o il barista possono riscuotere il loro compenso e qual’è l’ammontare dei buoni detratto dal fisco.
Per quello che riguarda la parte fiscale e contributiva prendiamo in prestito dal sito del ministero del lavoro questa stralcio molto esplicativo:
“In dettaglio, il valore nominale di 10 €, ad es. è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.
Dunque in totale la ritenuta ammonta al 25% e pertanto delle 10 euro nominali al lavoratore vanno € 7,50 nette. E’ inoltre disponibile un buono ‘multiplo’, del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro”
È da notare che se ad avvalersi dei buoni lavoro è una impresa familiare (e moltissimi bar lo sono) le trattenute aumentano fino al 42%, visto che vi sono incluse un 33% per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, un 4% per l’INAIL e un 5% per INPS come gestore del servizio di voucher. In questo caso 10€ pagati diverrano, al netto, 5 euro e 80.
Da notare, ancora, che il prestatore che viene pagato con i voucher non perde il suo status di disoccupato e continua a goderne i (purtroppo magri) diritti.
Al momento del pagamento del lavoro svolto il committente la procedura varia molto a seconda che si utilizzi la gestione telematica o quella cartacea.
Nella gestione telematica il prestatore dovrà versare prima, tramite bonifico, pagamento on line o tramite il modello F24. Al momento della riscossione il committente provvederà a comunicare all’INPS la lista delle persone che hanno prestato opera e di quanto gli è dovuto. Se i fondi saranno sufficenti sarà l’INPS a provvedere al pagamento di chi ha prestato l’opera. Questi saranno erogati tramite versamento su una sorta di carta di credito, la INPS card o Postepay virtual, che può essere attivata presso gli uffici postali dal prestatore.
Nella gestione cartaceo i voucher sono già stati acquistati, per cui, più semplicemente, il committente consegnerà al prestatore buoni per la somma pattuita, e il prestatore potrà incassarli presentandosi in un ufficio postale con un documento d’identità.
Per l’intera procedura sui voucher cartacei vedete qui.
Per l’intere procedura sui voucher telematici qui.
Ulteriori informazioni in questa recente intervista con un consulente del lavoro.
4 Comments
[…] questo post la seconda parte dell’articolo su questo argomento, e qui una interessante intervista ad un […]
[…] formula di lavoro flessibile sono i voucher, cui abbiamo già dedicato questo post. Con questo strumento il costo del lavoro si abbassa, visto che un voucher ha un costo di 10€ […]
Chi è stato pagato tramite i buoni voucher? Secondo voi il pagamento tramite questi buoni non è un sistema per non fare i contratti?
Chi di voi ha ricevuto i pagamenti tramite i buoni voucher? Secondo voi non è un sistema di pagamenti per non proporre contratti?